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Che cosa ha previsto la legge

Con la legge n.13 del 27 febbraio 2009 “Conversione in legge, con modificazioni , del decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, il legislatore è intervenuto (art. 8 sexies,158), stabilendo che i costi relativi alla depurazione devono essere conteggiati in tariffa. Con la stessa legge sono stati stabiliti modalità e termini per la restituzione di quanto dovuto.
In particolare è stato previsto l’obbligo per i Gestori del servizio idrico integrato di restituire, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, la quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
L’arco temporale utile alla restituzione è quindi fissato dal 1/10/2009 al 1/10/2014.
E’ competenza delle rispettive Conferenze Territoriali individuare l’importo da restituire, sulla base di quanto stabilito da appositi Decreti Ministeriali.
 
 
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30/09/2009 ha stabilito che potranno usufruire del rimborso tutti gli utenti che hanno pagato il canone della depurazione pur non usufruendo del servizio, come prevedeva allora, il sistema legislativo.
 
REVISIONE STRAORDINARIA TARIFFARIA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE 30/09/2009
La legge n. 13/2009 ha stabilito che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente. Detta componente è pertanto dovuta al Gestore dall’utenza nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi a decorrere dall’avvio dell’inizio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si provveda nel rispetto dei tempi programmati.
 
Il rimborso, sulla base del D.M. 30/09/2009, si effettua attingendo dalle residue disponibilità del Fondo depurazione e poi attraverso un incremento straordinario di tariffa per gli utenti serviti da depuratore finale attivo.
 
Nel caso dell’Autorità Idrica Toscana - Conferenza Territoriale n.6 Ombrone le somme incassate dagli utenti sprovvisti del servizio sono state negli anni precedenti utilizzate per investimenti nel servizio depurazione sull’Area dell’intero Ambito, così come previsto dalla Legge 36/94, seguendo il principio della sussidiarietà e solidarietà. Non essendoci quindi somme disponibili nel Fondo depurazione, è stato necessario procedere ad una revisione straordinaria tariffaria, come previsto dall’Art. 7 del D.M. dell’Ambiente del 30/09/2009, a carico dei soli utenti serviti dagli impianti di depurazione.
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 08/02/2010, è stato pubblicato il Decreto del 30/09/2009Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione”, con il quale sono state approvate le norme di attuazione dell’art. 8 sexies del D.L. 208/2008, convertito con modifiche, dalla Legge n. 13/2009, ed individuati i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione.
In sintesi il decreto prevede:
1)    Il termine di prescrizione è di 5 anni, negando quindi il rimborso per le annualità precedenti l’anno 2003, visto che il termine di riferimento è quello del 2008 , data della sentenza della Corte Costituzionale.
2)    Il rimborso potrà avvenire a rate e tramite compensazione entro 5 anni.
3)    La quantificazione delle somme che saranno indennizzate agli utenti dovranno essere così calcolate:
-       - Agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi e per i quali sia in corso un’attività di progettazione, realizzazione o completamento degli stessi (ELENCO B,158), andrà restituita la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta, dedotti gli oneri sopportati dal Gestore connessi alla realizzazione o completamento avviate alla data di pubblicazione della Sentenza n. 335/2008;
-        - Agli utenti non serviti, perché l’impianto di depurazione è temporaneamente inattivo, andrà restituita la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta, dedotti gli oneri sopportati dal Gestore connessi alla temporanea inattività dell’impianto;
-       - Agli utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non sia in corso un’attività di progettazione, realizzazione o completamento degli stessi (ELENCO D,158), andrà restituita l’intera quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta.
-       Per gli utenti serviti da impianti di depurazione attivi, non si procederà a nessun rimborso.
 
Ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n.13/2009 da tutti gli utenti per cui siano in corso attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti (ELENCO B) sarà dovuta una tariffa di depurazione calcolata in base al Programma di lavoro per la realizzazione degli stessi ed agli oneri sostenuti dal Gestore limitatamente al peso dovuto per l’ammortamento e la remunerazione del capitale investito.
 
Come previsto dal D.M. Ambiente 30/09/2009, il Gestore ha messo a disposizione dell’AIT l’elenco degli utenti suddivisi nelle quattro categorie:
A)    utenti serviti da impianti di depurazione
B)    utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per cui sia in corso un’attività di progettazione, realizzazione o completamento degli stessi
C)   utenti serviti da depurazione ma con impianti temporaneamente inattivi
D)   Utenti non serviti da impianti di depurazione per cui non siano in corso una attività di progettazione, realizzazione o completamento o attivazione di impianti di depurazione.
 
Acquedotto del Fiora non ha servizi ricadenti nell’elenco C.