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AdF Trasparente

Questa sezione ha la funzione di rendere ancora più “trasparente” l’attività di Acquedotto del Fiora Spa che si è già dotata di un sistema organizzativo 231, ex Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., con protocolli destinati anche a prevenire i rischi di corruzione.

Tale modello persegue, per diversi aspetti, nella specifica realtà delle società per azioni, le medesime finalità di controllo, vigilanza e monitoraggio dei fenomeni corruttivi che la recente normativa “anticorruzione” ha previsto per il mondo degli enti e delle imprese pubbliche [Legge n°190 del 6 Novembre 2012 e relativi Decreti Legislativi attuativi n°33 del 14 Marzo 2013 (e s.m.i.) e n°39 dell'8 Aprile 2013].

In base al proprio profilo societario, Acquedotto del Fiora Spa è infatti tenuta all’osservanza degli obblighi di trasparenza come previsto dall’art. 2 bis del Dlgs 33/2013. Le notizie riportate in questa sezione adempiono a tale obbligo, così come declinato dalla delibera ANAC 1134 /2017 recante “Nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipate dalle PA e degli enti pubblici economici” ed integrano le altre sezioni del sito internet, in modo da fornire ai vari stakeholder di AdF una conoscenza dell’Azienda più esaustiva possibile.

Il mutato contesto normativo individuato dall’introduzione dell’art. 2 bis del DLGS 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, definisce al comma 3 dell’art. 2 bis gli obblighi di pubblicazione a cui sono soggette le società partecipate dalle PA, come AdF. Il D.Lgs 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) richiamato dalla determinazione ANAC 1134/2017 ribadisce la distinzione tra società sottoposte a controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo, definendo come società a controllo pubblico “le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” (Art. 2 c.1 lettera m); la lettera b) dello stesso comma definisce come controllo: “la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; […]”. Nel caso di Acquedotto del Fiora Spa siamo nell’ambito delle Società partecipate e non sottoposte a controllo pubblico non ricorrendo la fattispecie prevista da suddetta normativa.