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Attività e procedimenti

1. Espropri

Il procedimento espropriativo, ai sensi della legge DPR 327/2001, è un procedimento amministrativo che permette all’ente pubblico di acquisire la proprietà di un bene privato per un interesse pubblico, previo il pagamento di una giusta indennità al proprietario. Il procedimento prevede diverse fasi, tra cui la dichiarazione di pubblica utilità, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’emanazione del decreto di esproprio.
Acquedotto del Fiora Spa in qualità di Gestore Unico del SII, in forza e per effetto della Convenzione di Affidamento sottoscritta con AIT, è delegata dalla medesima Autorità (AIT)  – rif. Art. 9 bis – è delegata all’esercizio dei poteri espropriativi. 

Fasi del procedimento espropriativo:
Dichiarazione di pubblica utilità:
L’ente pubblico deve dichiarare che l’espropriazione è necessaria per un’opera di pubblica utilità, specificando le ragioni dei benefici che ne derivano.

Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio:
L’ente pubblico può apporre un vincolo sull’immobile per un periodo massimo di 5 anni, durante il quale non è possibile effettuare modifiche sostanziali al bene.

Negoziazione dell’indennità:
L’ente pubblico deve negoziare con il proprietario per determinare l’importo dell’indennità da pagare.

Emanazione del decreto di esproprio
Una volta che l’indennità è stata stabilita, l’ente pubblico emana il decreto di esproprio, che determina il passaggio di proprietà del bene.

Immissione in possesso:
L’ente pubblico può immagazzinare il bene e iniziare l’opera di pubblica utilità.

Normativa:
Le espropriazioni per pubblica utilità sono disciplinate dal Testo Unico delle espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327/2001). La legge prevede anche delle garanzie per il proprietario, come il diritto ad una giusta indennità e il diritto di opposizione al decreto di esproprio.

In sintesi:
Il procedimento espropriativo è un processo complesso, che richiede il rispetto di determinate regole e procedure. L’obiettivo è quello di garantire che l’espropriazione sia effettuata in modo legittimo e che il proprietario del bene venga indennizzato in modo adeguato.

Per informazioni sui procedimenti di esproprio in corso, effettuati da ADF ai sensi di legge per l’adempimento delle attività previste dal proprio Statuto, inviare una PEC alla casella di posta certificata: protocollo@pec.fiora.it
all’attenzione dell’Unità patrimonio e autorizzazioni (Tel. 0564 422611 – Fax 0564 22383)
(si segnala che il suddetto indirizzo PEC è abilitato alla sola ricezione di messaggi provenienti da altre caselle PEC)

Unità organizzative di riferimento nel processo:
Unità responsabile istruttoria – Unità patrimonio e autorizzazioni
Unità responsabile del procedimento – Unità sviluppo infrastrutture
Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale – Unità patrimonio e autorizzazioni, Arch. Sergio Rossi, 0564 422611 – protocollo@pec.fiora.it

Strumenti di tutela

– Tutela Giurisdizionale – RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR ( per vizi di legittimità del provvedimento ) :

Avverso i provvedimenti espropriativi può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale ) della Toscana ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’Allegato 4, articolo 3, comma 10, d.lgs. n. 104 /2010, con le modalità di rito abbreviato stabilite dal codice del processo amministrativo ( art. 119 ,comma 1 lett.f) e segg. del d.lgs. n. 104 del 02/07/2010 )

entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o piena conoscenza da parte del destinatario degli effetti dell’atto

– Tutela Amministrativa – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale, per vizi di legittimità del provvedimento o tutela di un proprio diritto nelle sole materie di giurisdizione esclusiva)

Avverso i provvedimenti espropriativi può essere proposto ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica disciplinato dal  D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971

entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento o piena conoscenza da parte del destinatario degli effetti dell’atto

Tutela Giudiziaria – RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO (per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ) disciplinato dall’articolo 29 del d. lgs. n. 150 del 01.09.2011 .

Le controversie in materia di opposizioni alla stima vanno presentate alla CORTE DI APPELLO nel cui distretto si trova il bene espropriato. Ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 327/2001 decorsi trenta giorni dalla comunicazione di deposito della stima della terna peritale o della Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’ articolo 27, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.